Artigiani e credito privilegiato

Artigiani: la sola iscrizione all’albo non è sufficiente perche’ il credito sia privilegiato

Il termine artigiano, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 443/1985 (“Legge Quadro sull’Artigianato”), identifica chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi prevalentemente con il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

A tale categoria di imprenditori l’art. 2751 bis comma 1 n. 5 del Codice civile riconosce un privilegio generale sui beni mobili del debitore, che si traduce nella soddisfazione preferenziale dei loro crediti rispetto ad altri.

La dimostrazione del carattere artigiano dell’impresa, dunque, implica notevoli conseguenze sul piano pratico, perché può fare la differenza tra vedere pagato o meno il proprio credito all’interno delle procedure concorsuali (ex fallimenti etc.).

Spesso, però, la prova viene trascurata, pensando che basti l’iscrizione alla sezione artigiani del Registro delle Imprese. Con il risultato che il privilegio viene negato e la possibilità di soddisfazione del creditore sfuma.

La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 2892/23 ha ribadito l’orientamento consolidato, secondo cui l’iscrizione all’Albo artigiani integra un presupposto formale necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio in questione.

La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di merito, che aveva ammesso il creditore al passivo fallimentare come semplice chirografario, perché non era stata dimostrata la presenza di tutti i requisiti di cui al D.L. 9 febbraio 2012 e, precisamente:

  • Presupposti soggettivi: iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e prevalenza del lavoro personale della maggior parte dei soci nel processo produttivo;
  • Presupposti oggettivi: scopo dell’impresa non di carattere commerciale, ma finalità di produzione di beni o prestazione di servizi;
  • Limiti dimensionali: variabili a seconda del settore di attività dell’impresa;
  • Rapporto lavoro-capitale: prevalenza del lavoro sul capitale.

Infine, è opportuno precisare che tale privilegio è riconosciuto solamente per specifiche categorie di crediti vantati, ovvero per i corrispettivi dei servizi prestati e per la vendita dei manufatti.

Esso non spetta invece per gli importi dovuti a titolo di Iva, per i quali eventualmente potrà essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2858, c. 2 Codice Civile.

 

 

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