Buche e dissesti stradali

Buche E Dissesti Stradali: Quando la strada è una giungla per i motociclisti, anche sul fronte della tutela

(Cass. Civ., sez. III, 9.02.2023, n. 4051 e Cass. Civ., sez. III, 14.03.2023, n. 7363)

Capita spesso che gli utenti della strada, soprattutto motociclisti, subiscano danni al proprio mezzo e alla persona a causa di buche e, più in generale, dissesti delle strade.

L’ente proprietario della strada, come qualunque custode, risponde ai sensi dell’art. 2051 Codice Civile per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che dimostri il caso fortuito.

Può quest’ultimo consistere anche in una condotta colposa del danneggiato? Ovvero, se il danneggiato è stato imprudente, questo basta perché si ricada nel caso fortuito e l’amministrazione sia esonerata dal risarcimento?

Come sa bene chi abbia avuto esperienze di questo tipo, ottenere un risarcimento dai Comuni o da altri enti gestori di strade è davvero difficile. In genere viene obiettato che il danneggiato non è stato prudente, che la buca era visibile, che era giorno, che il tratto stradale era noto etc.

Ad avviso di chi scrive si tratta di eccezioni inaccettabili da un punto di vista socio-politico, prima ancora che giuridico, perché portano a scaricare sui cittadini le conseguenze di un’insufficiente o addirittura mancata manutenzione delle strade. Come il nostro studio ha sostenuto in un recente giudizio, riuscendo a ottenere la condanna del Comune, la Pubblica Amministrazione non può pretendere di andare esente da responsabilità solo perché ha messo un cartello per segnalare un avvallamento o perché la via piena di buche è quella in cui abita il danneggiato, che quindi dovrebbe conoscere la situazione e muoversi di conseguenza. Tanto varrebbe allora liberare del tutto gli enti da obblighi di custodia!!!

Una recente sentenza della Cassazione dello scorso febbraio sembrava avere aperto uno spiraglio, avendo fermamente negato che il comportamento imprudente del danneggiato potesse esonerare il Comune dall’obbligo di risarcire il motociclista danneggiato (Cass. 4051/2023). Infatti, il danno è derivato pur sempre dallo stato di cattiva manutenzione della cosa, come tale prevedibile e prevenibile (con un cartello o, meglio ancora, con la sistemazione della strada).

Però, una seconda pronuncia ancora più recente, del 14 marzo scorso, è ritornata su affermazioni tradizionali e non condivisibili, attribuendo al motociclista l’esclusiva responsabilità del danno subito, per il solo fatto che la sconnessione del fondo fosse visibile e il motociclista avrebbe dovuto adeguare la guida allo stato del manto stradale (Cass. 7363/2023).

E’ evidente come ad oggi sia quasi impossibile fare una previsione sull’esito di un giudizio di questo genere, dove molto elevato resta il rischio di una pronuncia ingiusta, aprioristicamente favorevole all’ente pubblico e che, in definitiva, legittima, per ragioni che paiono poco giuridiche, la trascuratezza nella manutenzione stradale.

 

 

 

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