Polizze e sinistri auto ai tempi del coronavirus
Sebbene il tema abbia avuto scarsa rilevanza mediatica, anche il settore della responsabilità civile automobilistica (RCA) è stato interessato dagli interventi normativi adottati durante l’emergenza. Da un lato, il cosiddetto “decreto Cura Italia” (d.l. 18-2020 del 17.03.2020, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27) ha prorogato da quindici a trenta giorni il periodo in cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo pur dopo la scadenza del medesimo. Ciò significa che per le polizze auto con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 luglio 2020 è prevista un’estensione temporale di trenta giorni anziché, come previsto dalla normativa ordinaria, di quindici. Di conseguenza fino al 31 luglio 2020 a chi circola con polizza scaduta da meno di trenta giorni non potranno essere elevate sanzioni.
Lo scopo è, prima di tutto, quello di evitare che gli assicurati si rechino nelle agenzie proprio in un periodo in cui la circolazione deve essere limitata. Ne deriva anche un certo alleggerimento economico per chi è in particolare difficoltà in questo momento e può così beneficiare di una maggiore elasticità su un termine di pagamento.
La legge di conversione del decreto “Cura Italia” ha introdotto anche la facoltà generalizzata di sospendere i contratti di assicurazione, su semplice domanda dell’assicurato e incondizionatamente, per il periodo richiesto e sino al 31 luglio 2020.
Tale norma consente di superare, per questo limitato periodo, le condizioni di polizza, che normalmente prevedono limiti e restrizioni per l’esercizio di questa facoltà (es. durata residua della polizza etc.).
A fronte di questi vantaggi per gli assicurati, è stato, però, introdotto dal “decreto Cura Italia”(art. 125 comma 3 della Legge di conversione) anche un sensibile allungamento dei tempi di liquidazione dei sinistri. Infatti i termini che le imprese di assicurazione hanno per formulare l’offerta risarcitoria (60 giorni in caso di danno al solo veicolo, 90 giorni in caso di lesioni) sono stati prorogati di sessanta giorni, “nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legali ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone”. Il senso della proroga sta nell’evitare accertamenti peritali in un momento in cui vi è l’obbligo del distanziamento sociale. Per quanto possa essere prevedibile un tentativo di invocarla per giustificare ritardi di pagamento, essa è espressamente limitata ai casi in cui gli accertamenti debbano ancora avere luogo e non può trovare applicazione per sinistri precedenti alle restrizioni o, comunque, per i quali è già avvenuto l’accertamento peritale.