Quali possono essere le conseguenze legali del tradimento?
All’alto significato che viene assegnato al concetto di fedeltà coniugale non sembrano corrispondere altrettanto efficaci strumenti di tutela. C’è, innanzitutto, la sanzione tipica del diritto di famiglia, ossia l’addebito della separazione al coniuge che abbia violato siffatto dovere coniugale. Perché l’infedeltà sia causa di addebito occorre che essa sia stata la ragione immediata che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, dunque, trattarsi di un tradimento recentemente scoperto e non risalente nel tempo, cui è seguita una ripresa più o meno normale della vita di coppia. Ovviamente il tradimento deve essere provato da chi lo faccia valere. L’addebito, però, è uno strumento poco efficace e squilibrato. Nel senso che ha delle conseguenze giuridiche ed economiche effettive solo quando a violare i doveri coniugali sia stato il coniuge economicamente più debole. Infatti all’addebito consegue la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori (diversamente il coniuge separato concorre nella successione, perdendo tale diritto solo con il divorzio). Se, però, il tradimento ha luogo in una coppia in cui nessuno ha diritto al mantenimento ovvero viene commesso dal coniuge economicamente più forte, l’addebito si traduce più in una rivincita morale che in un’autentica sanzione. Si dice spesso che l’addebito sia un’arma spuntata. Da diversi anni si è poi consolidato il principio che gli obblighi coniugali siano veri e propri doveri giuridici, la cui violazione non trova solo le sanzioni specifiche del diritto di famiglia (l’addebito appunto), ma fa sorgere anche obblighi risarcitori. La violazione dell’obbligo di fedeltà, infatti, può dare diritto al risarcimento del danno a favore del coniuge tradito, ma solo a determinate condizioni. A tal fine non basta il tradimento in sé, ma occorre che a questo si accompagni la lesione di beni costituzionalmente protetti, quali la salute, la dignità, l’onore, i rapporti relazionali. Ad esempio è stato riconosciuto dai giudici il diritto al risarcimento del danno a favore della donna caduta in stato depressivo a causa della scoperta della relazione extraconiugale del marito ovvero del coniuge offeso nella dignità e nella reputazione da un tradimento protratto per lungo tempo e di dominio pubblico. Senz’altro il tradimento, per quanto vi siano frequenti e maldestri tentativi in tal senso, non può avere di per sé effetti sull’affidamento e sulla frequentazione dei figli. Il coniuge fedifrago senz’altro non si è rivelato un buon marito o una buona moglie, ma non è, per ciò solo, un cattivo genitore. I due piani devono assolutamente restare distinti. Bisogna sforzarsi sopra ogni cosa di far prevalere il superiore interesse dei figli. Il coniuge tradito deve anche il più possibile proteggere i figli dal proprio dolore e dalla propria rabbia, perché le colpe sono questioni degli adulti e i bambini vanno preservati da informazioni che non è loro compito né saprebbero gestire.