All’ultima assemblea del condominio in cui abito è stato adottato un regolamento che prevede l’utilizzo a turno dei posti auto presenti nel cortile, che sono meno rispetto agli appartamenti. Fino a poco tempo fa il problema non si era posto, perché c’erano alcuni condomini anziani senza auto. Trovo ingiusta la decisione dell’assemblea, perché non considera i millesimi di proprietà. Ho l’appartamento più grande del palazzo e credo di avere diritto all’uso di un posto fisso. Ho votato contro e ora vorrei impugnare la delibera. Cosa ne pensa? Giorgio.
Caro Giorgio,
mi spiace dover frustrare le sue intenzioni, ma non ritengo fondata un’impugnazione della delibera sulla base dell’argomentazione che mi riferisce. E’ noto quanto i parcheggi condominiali siano fonte di litigi e controversie. Il principio di fondo che ne regola l’uso è il medesimo che presiede, in generale, alle parti comuni ed è dettato dall’art. 1102 Codice civile, secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Tutti i condòmini hanno pari diritto di usare la cosa comune, a prescindere dai millesimi di proprietà. La misura di utilizzazione delle parti comuni non è, infatti, in rapporto proporzionale con il valore della singola unità immobiliare. Nel caso che mi sottopone è stato previsto un uso paritario, ancorchè in forma turnaria, e conforme alla destinazione della cosa comune (posto auto). La giurisprudenza, anche di recente, ha confermato la liceità del regolamento che prevede l’utilizzo a rotazione dei posti auto condominiali, purchè a ciascun condòmino sia garantito il diritto al loro pari uso (Cass. Civ., 26.01.2016, n. 1421). Pertanto il regolamento adottato, sotto l’aspetto in questione, non sembra presentare profili di illiceità.