Obbligo di vaccinare i figli minori e responsabilità genitoriale
Il tema è più che mai attuale, dal momento che il mondo attende con ansia un vaccino contro il Covid-19. Con il decreto legge 73/2017 sono stati resi obbligatori dieci vaccini per i minori di età compresa tra zero e sedici anni. Lo scopo dell’intervento normativo è, soprattutto, di assicurare la cosiddetta “immunità di gregge”, ossia limitare la circolazione degli agenti patogeni e proteggere anche coloro che per varie ragioni non si possono vaccinare. La salute è, innanzitutto, un diritto di rilevanza costituzionale. In linea generale il singolo può scegliere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, non sussistendo un obbligo di curarsi, bensì un diritto. La Costituzione stessa, tuttavia, prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, purché stabiliti per legge. Nel caso dell’obbligo vaccinale si è di fronte a una sorta di dovere di salute fondato sul principio di solidarietà, pure di rilevanza costituzionale. La questione è senz’altro complessa e richiederebbe riflessioni sotto diversi profili: il diritto alla salute, la libertà di scelta, l’accesso scolastico, la responsabilità genitoriale. Il presente contributo si concentra su quest’ultimo aspetto. Vaccinare i figli è un obbligo di legge. Questo è il dato imprescindibile da cui partire. Non è prevista la facoltà di non vaccinare per motivazioni ideologiche o religiose. L’esonero è limitato ai casi di comprovata immunizzazione a seguito di malattia naturale precedente ovvero di accertato pericolo di salute per specifiche condizioni cliniche medicalmente attestate. La trasgressione è punita con una sanzione pecuniaria (multa) e, al momento solo per il nido e la scuola dell’infanzia, con il diniego dell’accesso scolastico. Un recente progetto di legge, peraltro, prevede che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisca requisito di accesso anche per gli altri gradi scolastici. Nei casi in cui i Tribunali sono stati chiamati a intervenire per contrasto tra i genitori sulle vaccinazioni, risulta sempre, salvo le situazioni di esonero di cui sopra, che la violazione dell’obbligo vaccinale sia stata considerata come una condotta lesiva della salute del minore. Dal punto di vista pratico l’empasse determinato dalle divergenze dei genitori è stato risolto o mediante l’ordine del Giudice di procedere con i vaccini obbligatori ovvero attribuendo la scelta solo al genitore favorevole (dunque esautorando l’altro genitore sul punto) ovvero ancora, nei caso più conflittuali, mediante affidamento parziale, solo per le scelte attinenti alla salute, ai locali servizi sociali. La legge in commento ha introdotto senz’altro una limitazione – o meglio una funzionalizzazione – della responsabilità genitoriale, ossia di quell’insieme di doveri/poteri di cui sono titolari i genitori nell’interesse esclusivo dei figli. Il vaccino si configura come un diritto dei bambini e un dovere dei genitori, che, dunque, non possono, quantomeno nell’attuale assetto normativo, esimersi per ragioni ideologiche, pena non solo le sanzioni di cui sopra, ma anche una valutazione del loro comportamento in termini di carenza di responsabilità genitoriale.