Infedeltà coniugale e rimedi giuridici/1

L’obbligo di fedeltà esiste ancora? Quando c’è tradimento?

La fedeltà è un concetto, quantomeno in ambito giuridico, più attuale di quanto si possa immaginare ed, anzi, “vivo” nella giurisprudenza. Il Codice Civile la elenca espressamente tra i diritti e doveri reciproci dei coniugi. Dunque essa non rappresenta solo un obbligo morale o religioso, bensì un vero e proprio dovere di natura giuridica, dalla cui violazione discendono conseguenze. Durante i lavori preparatori della l. 76/2016 (legge Cirinnà sulle unioni civili e convivenze di fatto) era stata avanzata la proposta di eliminare il dovere di fedeltà anche dal matrimonio, ma poi l’iniziativa parlamentare non ha avuto seguito. Dunque ancora oggi questo obbligo continua a caratterizzare il rapporto coniugale, mentre non è previsto per le convivenze e per le unioni civili. Negli anni la giurisprudenza ha restituito una nozione sempre più ampia di fedeltà coniugale, intendendola non solo come l’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma come lealtà e devozione verso l’altro. In concreto sono stati giudicati come tradimento anche meri tentativi di adulterio (es. corteggiamenti di terze persone non corrisposti); relazioni affettive intense, anche se non accompagnate da rapporti sessuali; comportamenti tali da destare plausibili sospetti di infedeltà, perché lesivi della dignità dell’altro coniuge. Anche l’intrattenimento amoroso con un’altra persona in rete (es. la navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni) nonché lo scambio di messaggini telefonici amorosi sono stati ritenuti come integranti una violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel prossimo post vedremo quali conseguenze possano derivare dalla violazione dell’obbligo di fedeltà e quanto siano efficaci.

About

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search