Mia moglie vuole separarsi, ma io non sono d’accordo!

Io e mia moglie siamo sposati da cinque anni, senza figli. All’improvviso lei mi ha detto di aver capito che il matrimonio non fa per lei e che rivuole la sua libertà. A quanto riferisce, non avrebbe un altro. Io non voglio concederle né la separazione né il divorzio, perché non mi può rimproverare nulla. Potrebbe ottenere la separazione anche contro la mia volontà? Mauro.

Caro Mauro,

a differenza che in altri ordinamenti giuridici, in Italia la separazione e il divorzio non si concedono, ma vengono ottenuti anche se l’altro coniuge non è d’accordo e crede che il matrimonio possa proseguire. Il presupposto per la separazione non è la colpa di uno dei due, ma semplicemente l’intollerabilità della convivenza. Secondo l’interpretazione costantemente seguita dai nostri tribunali, tale presupposto ricorre anche se uno solo dei due coniugi non sopporta più la convivenza. Questo significa che per ottenere la separazione basta che uno dei due coniugi affermi di non voler più convivere. Dunque, qualora non prestasse consenso a separarsi, sarebbe preclusa una separazione consensuale, ma sua moglie potrebbe ottenerla ricorrendo al giudice. Per quanto riguarda il divorzio, se uno dei coniugi non ha intenzione di ricostituire la convivenza ed è decorso il periodo di legge della separazione legale (oggi sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale), il tribunale lo pronuncerà a prescindere dalla sua volontà e dall’assenza di colpe. Non ha, dunque, rimedi legali per opporsi alla fine del matrimonio. Il legislatore ha fatto delle scelte dopo un dibattito che ha diviso la società civile. Le più recenti riforme (divorzio breve di cui sopra) non sono certo nel senso di favorire la stabilità matrimoniale, ma, al contrario, di rendere ancora più facile e veloce la risoluzione del vincolo. In questa situazione – oltre, se ritiene, a cercare di salvare per altre vie il suo matrimonio (es. terapia di coppia) – sul piano legale può valutare se sussistono i presupposti per un addebito della separazione a sua moglie ovvero per un risarcimento del danno, qualora risultino violati i doveri derivanti dal matrimonio. Attenzione, però: poiché separarsi è, per il nostro ordinamento, un diritto, la sola scelta di lasciarla non è di per sé motivo né di addebito né di risarcimento.

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